tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15044 del 02/07/2014
Diniego - Operazioni soggettivamente inesistenti - Assenza di buona fede del contribuente - Accertamento attraverso idonei elementi sintomatici - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15044 del 02/07/2014
In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, ove l'Amministrazione fornisca attendibili riscontri indiziari circa l'assenza di buona fede del cessionario, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione, salvo dimostri di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra cedente e fatturante in ordine al bene ceduto oppure di non aver potuto abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, a tal fine non essendo sufficiente dedurre che la merce è stata effettivamente consegnata e che la fattura è stata pagata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che elementi sintomatici dell'assenza di buona fede del cessionario fossero desumibili dal disconoscimento, da parte dell'asserito vettore, della sottoscrizione dei documenti di trasporto, dal pagamento, tramite la consegna degli assegni, da parte del cessionario, al cedente effettivo, nonché dalla circostanza che i tabulati autostradali del giorno di ritiro della merce rivelassero l'assenza di pagamenti per passaggi di mezzi del cessionario, diretti verso la sede dell'asserito cedente, ma ve ne fossero al casello corrispondente alla sede della ditta di effettivo acquisto).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15044 del 02/07/2014