tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15311 del 04/07/2014
Cartella di pagamento - Comunicazione al contribuente dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omissione - Nullità della cartella - Fondamento - Differenze rispetto alla liquidazione di cui all' art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15311 del 04/07/2014
In tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15311 del 04/07/2014