tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014
Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso sostanziale - Configurabilità - Argomentazioni difensive dell'Amministrazione finanziaria - Natura - Mere difese - Conseguenze - Proponibilità in appello - Ammissibilità - Fattispecie relativa a cessione del credito. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014
In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la necessità della notificazione della cessione del credito anche al concessionario della riscossione, ai fini della sua efficacia, integra una mera difesa, traducendosi nella contestazione della sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito ceduto, deducibile dall'Amministrazione per la prima volta in appello).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014