Notifica dell'atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito - Inesistenza giuridica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014
Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014