Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Alienazione dell'immobile nel quinquennio - Acquisto entro l'anno di altro immobile da adibirsi ad abitazione principale del contribuente - Situazioni di fatto contrastanti con il dato anagrafico - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2266 del 03/02/2014
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - il quale prevede che il contribuente che non voglia perdere il diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", ed abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere, entro un anno dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale - le situazioni di mero fatto contrastanti con gli atti dello stato civile non hanno alcun rilievo, dovendo farsi esclusivo riferimento alla residenza anagrafica.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2266 del 03/02/2014