tributi (in generale) - condono fiscale - dichiarazioni integrative ex artt. 49 e 50 della legge n. 413 del 1991 - natura – distinzione-Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014
Dichiarazione integrativa per il condono cosiddetto tombale ex art. 49 "errata" e non "valida" - Omissioni di adempimenti prescritti nella compilazione del modello - Effetti della dichiarazione integrativa semplice ex art. 50 - Produzione - Idoneità - Esclusione - Conversione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014
In materia di condono fiscale, le dichiarazioni integrative non hanno, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali, natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, ma integrano un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge come conseguenza dell'osservanza delle specifiche norme che reggono ciascuna scelta. Ne consegue che, occorrendo verificare quale dichiarazione integrativa il contribuente abbia effettivamente posto in essere, tenuto conto che le differenze formali e strutturali di ciascuna impedisce qualsiasi conversione dell'una nell'altra, qualora la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cosiddetto condono tombale) sia stata ritenuta dal giudice di merito "errata" e "non valida", per avere omesso il contribuente uno specifico adempimento nella compilazione del modello, essa non è idonea a produrre i più limitati effetti della dichiarazione integrativa cosiddetta semplice prevista dal successivo art. 50.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014