tributi locali (comunali, provinciali, regionali) –Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014
Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Sufficienza - Attribuzione di diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento da parte del contribuente o del comune - Necessità - "Jus superveniens" - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014
In tema di ICI, l'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con attribuzione della relativa categoria per la riconosciuta ricorrenza dei requisiti di legge, non è soggetto all'imposta, sicché è onere del contribuente, al fine di ottenerne l'esenzione, impugnare l'atto di diverso classamento del cespite, mentre il Comune, onde poterla legittimamente pretendere, deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale "rurale", salva la rilevanza, in ogni stato e grado di giudizio, dello "jus superveniens", la cui applicazione compete al giudice del rinvio ove comporti la necessità di accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. (Nella specie successivamente al deposito della sentenza gravata era intervenuto l'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che aveva sancito la retroattività delle variazioni annotate negli atti catastali a seguito di domanda presentata in forza della suddetta normativa, i cui effetti, in forza dell'art. 2, comma 5 ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con la legge 28 ottobre 2013, n. 124, erano stati fatti decorrere dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda stessa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014