tributi erariali diretti (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27178 del 22/12/2014
Credito Irpeg - Utilizzo in compensazione per omettere il pagamento di acconto Ilor - Possibilità - Modalità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27178 del 22/12/2014
In materia tributaria, il contribuente può calcolare l'acconto Ilor per l'anno in corso facendo riferimento al debito Ilor emergente dalla dichiarazione o a quello previsto per l'anno successivo e, successivamente, procedere al calcolo del saldo con impiego di un credito IRPEG in compensazione, in quanto l'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, consente al contribuente, al momento della determinazione dell'acconto da pagare per un determinato anno, relativamente alle su indicate imposte, di computare in diminuzione (e quindi di compensare) l'ammontare delle eccedenze di imposta risultanti nell'anno precedente, anche se esse riguardino un'imposta e l'acconto, da pagare nell'anno successivo, un altro e diverso tributo.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27178 del 22/12/2014