Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Medico di base - Presenza di un solo dipendente "part time" - Configurabilità di una "autonoma organizzazione" - Insufficienza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26982 del 19/12/2014
In materia di Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente "part time"), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della "autonoma organizzazione", dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26982 del 19/12/2014