imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27179
Cessione di azienda - Costituzione di rendita vitalizia - Plusvalenza - Configurabilità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27179 del 22/12/2014
In tema di imposta sui redditi è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione a titolo oneroso di azienda (nella specie, una farmacia) a fronte della costituzione di una rendita vitalizia. Né, in senso contrario, può essere addotto il rischio di una doppia imposizione, poiché la rendita vitalizia è assimilabile, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e l'art. 48 bis, lett.c) della legge 27 luglio 1967, n. 685, vigente "ratione temporis", nel sottoporre a tassazione la quota di rendita individua forfettariamente nel 60 percento la componente reddituale della stessa, sicché il capitale tassato al momento del trasferimento è escluso dall'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27179 del 22/12/2014