imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - operazioni speculative - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25721 del 04/12/2014
Cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 d.P.R. n. 917 del 1986 - Valore iniziale determinato ex art. 7 della legge n. 448 del 2001 - Perizia asseverata in data precedente alla stipulazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25721 del 04/12/2014
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative. (Fattispecie in tema di applicazione di imposta sostitutiva sulla base di perizia di stima redatta successivamente all'atto di cessione del terreno).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25721 del 04/12/2014