contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014
Contenzioso tributario - Meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio - Proponibilità di eccezioni in senso stretto - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014
Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicché in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la deduzione dell'ufficio di elementi di fatto meramente volti ad integrare il quadro probatorio fondante la pretesa fiscale, senza immutare i fatti costitutivi della stessa, per come indicati nell'atto di accertamento).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014