tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - esercizio di imprese - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014
Esercizio di impresa commerciale - Nozione non coincidente con quella civilistica - Definizione in base alla normativa comunitaria - Inerenza delle operazioni passive - Rilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014
In tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, sicché, ai fini dell'imposta, non vi è ragione di alterare, in un soggetto societario, la tendenziale simmetria tra attività, che danno luogo ad operazioni imponibili, e correlate operazioni passive, che danno luogo a detrazione d'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014