tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014 doppia
Disciplina dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Detrazione o rimborso dell'iva assolta sulle operazioni passive - Condizioni - Concreta inerenza e strumentalità del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014
In tema di IVA, in base alla disciplina dettata dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, ai fini della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni) non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata. Ne consegue che la compatibilità dell'operazione con l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, della cui dimostrazione è onerato il contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014