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tributi erariali indiretti‭ (‬riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬determinazione dell'imposta‭ ‬-‭ ‬detrazioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25777‭ ‬del‭ ‬05/12/2014 doppia

Disciplina dell'art.‭ ‬4,‭ ‬secondo comma,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬633‭ ‬del‭ ‬1972‭ ‬-‭ ‬Detrazione o rimborso dell'iva assolta sulle operazioni passive‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Concreta inerenza e strumentalità del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale‭ ‬-‭ ‬Onere della prova a carico del contribuente‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25777‭ ‬del‭ ‬05/12/2014


In tema di IVA,‭ ‬in base alla disciplina dettata dall'art.‭ ‬4,‭ ‬secondo comma,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972,‭ ‬n.‭ ‬633,‭ ‬nonché dalla sesta direttiva del Consiglio‭ ‬17‭ ‬maggio‭ ‬1977,‭ ‬n.‭ ‬77/388/CEE,‭ ‬ai fini‭ ‬della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive‭ (‬come gli acquisti di beni‭) ‬non‭ ‬è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore,‭ ‬dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale,‭ ‬compiuta o anche solo programmata.‭ ‬Ne consegue che la compatibilità dell'operazione con l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa,‭ ‬della cui dimostrazione‭ ‬è onerato il contribuente.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25777‭ ‬del‭ ‬05/12/2014