tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 03/12/2014
Notificazione dell'atto impositivo - Valore - Notifica dell'atto di attribuzione della rendita catastale - Obbligo di tempestiva autonoma impugnazione di quest'ultimo - Necessità - Omissione - Definitività - Estensione dell'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione - Preclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 03/12/2014
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, quest'ultimo diviene definitivo, non potendosi estendere l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25550 del 03/12/2014