Skip to main content

tributi locali‭ (‬comunali,‭ ‬provinciali,‭ ‬regionali‭) ‬-‭ ‬tributi locali posteriori alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25550‭ ‬del‭ ‬03/12/2014‭

Notificazione dell'atto impositivo‭ ‬-‭ ‬Valore‭ ‬-‭ ‬Notifica dell'atto di attribuzione della rendita catastale‭ ‬-‭ ‬Obbligo di tempestiva autonoma impugnazione di quest'ultimo‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Omissione‭ ‬-‭ ‬Definitività‭ ‬-‭ ‬Estensione dell'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione‭ ‬-‭ ‬Preclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25550‭ ‬del‭ ‬03/12/2014‭


In tema di imposta comunale sugli immobili‭ (‬ICI‭)‬,‭ ‬la disciplina prevista dall'art.‭ ‬74,‭ ‬comma‭ ‬3,‭ ‬della legge‭ ‬21‭ ‬novembre‭ ‬2000,‭ ‬n.‭ ‬342,‭ ‬per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita,‭ ‬comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei‭ ‬60‭ ‬giorni dalla data della notifica,‭ ‬stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale,‭ ‬quest'ultimo diviene definitivo,‭ ‬non potendosi estendere l'effetto sospensivo della richiesta di accertamento con adesione,‭ ‬di cui all'art.‭ ‬12,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo della rendita catastale.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25550‭ ‬del‭ ‬03/12/2014‭