tributi (in generale) - -tipi e sistemi di accertamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25767 del 05/12/2014
Accertamento dell'iva - Conti correnti bancari - Movimentazione - Utilizzazione anche di altri dati - Interpello preventivo del contribuente - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25767 del 05/12/2014
In tema di accertamento IVA, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari ed i dati derivanti da altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca ed il contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dello stesso, non imposto da alcuna norma e la cui mancanza non determina una lesione del diritto di difesa poiché il contribuente può non solo azionare un procedimento contenzioso, ma anche attivare la procedura di definizione con adesione, nell'ambito della quale, oltre a beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione, di pagamento e di iscrizione a ruolo dell'imposta, ha la possibilità di fornire all'amministrazione finanziaria dati ed informazioni per sollecitare un intervento in autotutela. (Fattispecie in tema di avviso di accertamento dell'iva, emesso utilizzando movimentazioni di conti correnti bancari, senza preventiva comunicazione all'interessato).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25767 del 05/12/2014