imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - accantonamenti - quiescenza e previdenza - Corte di Cassazione
Indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio - Accantonamenti - Deducibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26534 del 17/12/2014
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da ritenersi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), primo comma, lettera d) del medesimo d.P.R., richiamato dal terzo comma dell'art. 70 cit., dovendosi ritenere che tale locuzione si riferisca a tutta la materia regolata dall'art. 1751 cod. Civ., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, contiene, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità in parola.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26534 del 17/12/2014