condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26810 del 18/12/2014
Definizione agevolata di cui all'art. 15 della legge n. 289 del 2002 - Persona giuridica - Azione penale esercitata verso il suo legale rappresentante - Causa ostativa - Sussistenza - Fondamento - Necessità della doppia conoscenza formale - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26810 del 18/12/2014
In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata prevista dall'art. 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (come modificato dall'art. 5 bis, comma 1, lett. I), del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, conv. Con modif. Dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), opera con riguardo alla persona giuridica qualora nei confronti del suo legale rappresentante sia già stata esercitata l'azione penale per gli illeciti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui questi abbia avuto formale conoscenza entro la data del perfezionamento della definizione, non essendo necessaria la cosiddetta doppia conoscenza formale (del legale rappresentante e della persona giuridica).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26810 del 18/12/2014