imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27087 del 19/12/2014
Operazioni transfrontaliera infragruppo ("transfer pricing") - Finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante in favore delle società controllate estere - Applicazione dell'art. 76, quinto comma (oggi art. 110, settimo comma), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27087 del 19/12/2014
La stipula di un finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante a favore delle controllate, riconducibile allo schema del mutuo a titolo gratuito, non subisce limitazioni per il fatto che la controllante, residente nello Stato, e le società residenti in altri Paesi appartengano al medesimo gruppo societario, realizzando quindi una operazione infragruppo transfrontaliera, non contrastando la gratuità della operazione, che esclude la pattuizione di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria, con la previsione dell'art. 76, quinto comma (oggi art. 110, settimo comma), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui il bene o servizio, rispettivamente ceduto o prestato, deve essere valutato secondo il criterio del «valore normale» stabilito dall'art. 9, terzo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. Invero, l'applicazione della norma tributaria è subordinata dalla legge alla duplice condizione che dalla operazione negoziale infragruppo derivino per la società contribuente componenti (positivi o negativi) reddituali e che dalla applicazione del criterio del valore normale derivi un aumento del reddito imponibile; e tali condizioni non risultano integrate nella concessione del mutuo non oneroso, essendo estranea a tale schema negoziale la stessa prestazione - avente ad oggetto la corresponsione di interessi corrispettivi - che costituisce il necessario termine di comparazione rispetto ai valore normale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27087 del 19/12/2014