imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni pecuniarie - violazioni dell'obbligo di fatturazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27211 del 22/12/2014
Omessa o ritardata fatturazione - Natura - Violazione di carattere sostanziale - Fondamento - Punibilità - Versamento dell'iva - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27211 del 22/12/2014
In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, dunque, non è punibile ex art. 10 dello Statuto del contribuente - ove essa non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Ne consegue che il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell'art. 21, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, ed è, pertanto, punibile anche quando non determina omesso versamento dell'iva.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27211 del 22/12/2014