imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25764 del 05/12/2014
Eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione - Sospensione della procedura ex art. 23 del d.lgs. N. 472 del 1997 - Incidenza sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25764 del 05/12/2014
Nel caso di eccedenza di IVA chiesta a rimborso in sede di dichiarazione, la sospensione della procedura di rimborso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non incide sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito, atteso che, diversamente dalla sospensione e dall'interruzione della prescrizione del diritto al rimborso, non influisce sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di rimborso, ma opera dal lato dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dall'amministrazione finanziaria, senza determinare una "sopravvenuta inesigibilità" del diritto di credito della controparte che, in mancanza di un valido atto interruttivo, continua a prescriversi anche durante la sospensione dell'attuazione del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25764 del 05/12/2014