riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n.
Cartella di pagamento - Mancanza della sottoscrizione - Invalidità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014