imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni di beni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26002 del 10/12/2014
Temporanea importazione di merci dalla Repubblica di San Marino al fine di sottoporle a trattamento di lavorazione - Non imponibilità - Condizioni - Annotazione nell'apposito registro e possesso di bolla di accompagnamento conforme alle prescrizioni - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26002 del 10/12/2014
In tema di IVA, nel caso della temporanea introduzione in Italia di merci provenienti dalla Repubblica di San Marino al solo fine di sottoporle a trattamento di lavorazione, per la successiva reintroduzione del bene lavorato nel medesimo territorio, non costituiscono condizioni della non imponibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 9, primo comma, n. 9), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né l'annotazione del movimento dei beni nel registro di cui all'art. 50, comma 5, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, né l'assenza di una bolla di accompagnamento conforme alle prescrizioni indicate dal d.m. 24 gennaio 1979, del Ministero delle Finanze, trattandosi di adempimenti formali, connessi agli scambi intracomunitari e volti ad agevolare il successivo controllo degli Uffici finanziari ai fini antielusivi, che restano estranei al presupposto della non imponibilità, rappresentato proprio dalla temporanea importazione delle merci per sottoporle a trattamento di lavorazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26002 del 10/12/2014