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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬territorialità dell'imposta‭ ‬-‭ ‬cessioni di beni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26002‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭

Temporanea importazione di merci dalla Repubblica di San Marino al fine di sottoporle a trattamento di lavorazione‭ ‬-‭ ‬Non imponibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Annotazione nell'apposito registro e possesso di bolla di accompagnamento conforme alle prescrizioni‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26002‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬nel caso della temporanea introduzione in Italia di merci provenienti dalla Repubblica di San Marino al solo fine di sottoporle a trattamento di lavorazione,‭ ‬per la successiva reintroduzione del bene lavorato nel medesimo territorio,‭ ‬non costituiscono condizioni della non imponibilità,‭ ‬ai sensi del combinato disposto degli artt.‭ ‬71‭ ‬e‭ ‬9,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬9‭)‬,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972,‭ ‬n.‭ ‬633,‭ ‬né l'annotazione del movimento dei beni nel registro di cui all'art.‭ ‬50,‭ ‬comma‭ ‬5,‭ ‬del d.l.‭ ‬30‭ ‬agosto‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬331,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬nella legge‭ ‬29‭ ‬ottobre‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬427,‭ ‬né l'assenza di una bolla di accompagnamento conforme alle prescrizioni indicate dal d.m.‭ ‬24‭ ‬gennaio‭ ‬1979,‭ ‬del Ministero delle Finanze,‭ ‬trattandosi di adempimenti formali,‭ ‬connessi agli scambi intracomunitari e‭ ‬volti ad agevolare il successivo controllo degli Uffici finanziari ai fini antielusivi,‭ ‬che restano estranei al presupposto della non imponibilità,‭ ‬rappresentato proprio dalla temporanea importazione delle merci per sottoporle a trattamento di lavorazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26002‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭