contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25769 de
Acquisizione d'ufficio di mezzi di prova ex art. 7 del d.lgs. N. 546 del 1992 - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25769 del 05/12/2014
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (norma applicabile "ratione temporis", in quanto abrogata dall'art. 3 bis, comma 5, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203) le commissioni tributarie hanno la facoltà di acquisire d'ufficio i documenti necessari per la decisione, con il limite di non dover sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del relativo onere probatorio, sicché qualora siano decorsi i termini, di cui all'art. 32 del d.lgs. N. 546 del 1992, senza che la parte abbia prodotto la documentazione richiesta per l'adempimento della prova, tale lacuna non può essere colmata dall'esercizio dell'indicato potere giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25769 del 05/12/2014