imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24567 del 18/11/2014
Rimborso - Diniego - Precedente processo verbale - Art. 12, comma 7, legge 212 del 2000 - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24567 del 18/11/2014
L'adozione del provvedimento di diniego di rimborso dell'iva versata dal contribuente é soggetto al termine, dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dall'adozione del processo verbale alla data di adozione del provvedimento di diniego deve decorrere un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, dovendosi ritenere che il mero dato testuale della norma (che si riferisce espressamente al solo "avviso di accertamento") non si opponga all'estensione del principio di valorizzazione del "contraddittorio procedimentale", indice della conformità dell'azione amministrativa ai canoni di trasparenza e di buon andamento, ai provvedimenti che abbiano concreto effetto impositivo ed accertativo della pretesa tributaria, quale appunto il diniego di rimborso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24567 del 18/11/2014