imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26829 del 18/12/2014
Società di capitali - Movimenti bancari - Conti intestati all'amministratore e al coniuge socio - Riferibilità alla società contribuente - Presunzione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26829 del 18/12/2014
In tema di accertamento IVA relativo a società di capitali, l'art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente "ratione temporis"), nel prevedere che gli Uffici finanziari e la Guardia di finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non pone alcuna limitazione all'attività di indagine, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati all'amministratore, ai soci o ai loro familiari, ben possono essere giustificati da elementi sintomatici evidenziati dalla peculiare fattispecie (nella specie, la particolare ristrettezza della compagine sociale), incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dell'amministratore, o del di lui coniuge (e socio), non siano allo stesso riferibili.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26829 del 18/12/2014