tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25974 del 10/12/2014
Certificati di origine AGRIM - Revoca dei certificati - Condizione per l'accertamento doganale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25974 del 10/12/2014
In tema di tributi doganali, il provvedimento formale di rilascio del certificato di origine AGRIM (rappresentativo della quota) della merce importata non preclude il potere dell'ufficio doganale di contestare la irregolarità e illiceità dell'importazione, sulla base di elementi accertati in sede di verifica o di revisione a posteriori, attesa l'assenza di norme che subordinino il recupero del dazio alla previa revoca dei titoli AGRIM, che, alla stregua della disciplina comunitaria (art. 10 del regolamento n. 954/2002/CE), può essere effettuata, unitamente ai benefici fiscali accordati, solo se siano stati concessi in base a documentazione falsa o fraudolenta. (Nella specie, la società importatrice aveva corrisposto il dazio all'importazione in misura inferiore all'importo legalmente dovuto, si da legittimare l'accertamento in revisione della dichiarazione doganale a posteriori).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25974 del 10/12/2014