accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27078 del 19/12/2014
Variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente - Efficacia - Art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis") - Declaratoria di incostituzionalità - Conseguenze - D.l. N. 223 del 2006 - Termine dilatorio di trenta giorni - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27078 del 19/12/2014
In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo applicabile "ratione temporis"), trova applicazione la regola generale secondo cui l'effetto delle variazioni anagrafiche è immediato, in quanto il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall'art. 37, comma 27, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, non opera retroattivamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto invalidamente eseguita la notifica dell'avviso di accertamento effettuata - in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. N. 223 del 2006 - presso il precedente luogo di residenza del contribuente, che si era trasferito altrove appena cinque giorni prima).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27078 del 19/12/2014