accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro autonomo - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26842 del 18/12/2014
Credito del socio nei confronti della società - Rinuncia - Ritenuta alla fonte da parte della società - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26842 del 18/12/2014
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 55 (oggi art. 88), quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (oggi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (oggi 101, settimo comma), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26842 del 18/12/2014