riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione coattiva - espropriazione forzata - espropriazione immobiliare -
Espropriazione immobiliare esattoriale - Pignoramento - "Ius superveniens" - Art. 3, comma 40, del d.l. N. 203 del 2005 come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2005 - Applicabilità ai procedimenti in corso - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27525 del 30/12/2014
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento mediante trascrizione e notificazione dell'avviso di vendita ex art. 78 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il procedimento sia ancora pendente al 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 40, lett. B bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), l'azione esecutiva non può proseguire se il credito azionato è complessivamente inferiore ad euro ottomila.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 27525 del 30/12/2014