condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26812 del 18/12/2014
Condono automatico - Effettuazione del versamento e della presentazione telematica della dichiarazione integrativa - Termine - Entro il 16 aprile 2004 - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26812 del 18/12/2014
Il contribuente persona fisica che intende beneficiare del cosiddetto condono automatico relativo ai periodi di imposta dal 1997 al 2002 e per il quale sono scaduti al 31 dicembre 2002 i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è tenuto, entro il termine del 16 aprile 2004 (così prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, conv. Con modif. Dalla legge 1 agosto 2003, n. 212), ad effettuare il versamento dell'importo di euro 3.000,00 (in caso di importi dovuti eccedenti tale somma), nonché a presentare in via telematica la dichiarazione integrativa ivi prevista, attesa l'assenza di uno specifico e differente termine di presentazione nei provvedimenti attuativi del citato d.l. Di proroga.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26812 del 18/12/2014