contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rappresentanza e difesa del contribuente - assistenza e rappresentanza in giudizio
Procura alle liti - Sottoscrizione - Autenticazione dell'autografia - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25469 del 02/12/2014
Nel processo tributario, le modalità di conferimento dell'incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di primo grado, dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale consente che il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del processo, anche oralmente con dichiarazione verbalizzata in udienza. Sicchè la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od a margine del ricorso introduttivo non ne determina l'inammissibilità, salvo che la controparte non contesti espressamente l'autografia della sottoscrizione non autenticata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25469 del 02/12/2014