imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25455 del 02/12/
Operazioni ex art. 8, primo comma,lett. A) d.P.R. n. 633 del 1972 - Esenzione dall'iva - Prova dell'esportazione - Mezzi aventi carattere di certezza ed incontrovertibilità - Necessità - Polizza di carico marittima (cosiddetto "Bill of lading") - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25455 del 02/12/2014
L'esenzione dall'i.V.A. per le cessioni di beni destinati all'esportazione, prevista dall'art. 8, primo comma lett. A), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiede la dimostrazione da parte del contribuente dell'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale della Comunità. Tale prova, peraltro, può essere fornita esclusivamente con la documentazione doganale, ossia con la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, oppure, in caso di dimostrata ed obiettiva impossibilità di produrre tale documentazione, con qualsiasi altro mezzo, purchè abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità - quali sono le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana - mentre documenti di origine privata, come la polizza di carico marittima (cosiddetto "Bill of lading"), non possono costituire prova idonea allo scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25455 del 02/12/2014