contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25317 de
Poteri del giudice tributario - Parziale infondatezza della pretesa fiscale - Valutazione sostitutiva - Quantificazione del debito fiscale - Necessità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25317 del 28/11/2014
Il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l'assoluta nullità dell'atto), non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell'amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai "petita" delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25317 del 28/11/2014