accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25272 del 28/11/2014
Notifica presso il domicilio fiscale - Onere del contribuente di indicare i mutamenti del domicilio all'ufficio - Inosservanza - Conseguenze - Possibilità per l'Amministrazione di procedere alla notifica ex art. 60, lett. E) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Utilizzo di altra procedura di notifica più garantista per il contribuente ex art. 143 cod. Proc. Civ. - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25272 del 28/11/2014
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. E) dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell'amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l'illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come quella prevista dall'art. 143 cod. Proc. Civ., mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dell'ente, qualora non abbia comunicato le variazioni di indirizzo utili a consentire la notificazione.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva reputato inesistente la notificazione perché eseguita in luogo diverso dalla sede sociale e applicando le forme dell'art. 143 cod. Proc. Civ. Nei confronti della società e non del suo legale rappresentante).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25272 del 28/11/2014