imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26179 del 12/12/2
Spese di pubblicità e propaganda - Disciplina ex art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deducibilità - Criteri legali - Vincolatività - Facoltà di scelta del contribuente - Immodificabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26179 del 12/12/2014
In tema di reddito d'impresa, l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente di scegliere solo tra la deduzione integrale immediata delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, sicché al contribuente non spetta uno "ius variandi" rispetto al vincolante criterio legale e la sua opzione, immodificabile, va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l'ammortamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26179 del 12/12/2014