Skip to main content

condono fiscale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25453‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭

Artt.‭ ‬32‭ ‬e‭ ‬34‭ ‬della legge n.‭ ‬413‭ ‬del‭ ‬1991-‭ ‬Presentazione della dichiarazione integrativa‭ ‬-‭ ‬Estinzione del giudizio‭ ‬-‭ ‬Pronuncia con‭ ‬ordinanza‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Revoca‭ ‬-‭ ‬Effetti‭ ‬-‭ ‬Riapertura del giudizio.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25453‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭


In tema di condono fiscale,‭ ‬e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla‭ ‬legge‭ ‬30‭ ‬dicembre‭ ‬1991,‭ ‬n.‭ ‬413,‭ ‬l'estinzione del giudizio conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa,‭ ‬ai sensi degli artt.‭ ‬34,‭ ‬comma‭ ‬5,‭ ‬e‭ ‬32,‭ ‬comma‭ ‬4,‭ ‬dev'essere dichiarata con ordinanza,‭ ‬la quale attribuisce all'amministrazione finanziaria il potere di chiedere con una semplice comunicazione la revoca del provvedimento,‭ ‬determinando in tal modo la riapertura del giudizio,‭ ‬nel quale il giudice deve decidere con sentenza in ordine alla fondatezza sia dell'istanza di revoca che della pretesa sostanziale avanzata dall'amministrazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25453‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭