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imposta sul reddito delle persone giuridiche‭ (‬i.r.p.e.g.‭) (‬tributi posteriori alla riforma del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬enti non commerciali‭ ‬-‭ ‬componenti positivi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27040‭ ‬del‭ ‬19/12/2014

Operazioni oggettivamente inesistenti‭ ‬-‭ ‬Fittizietà dei ricavi‭ ‬-‭ ‬Art.‭ ‬8,‭ ‬commi‭ ‬2‭ ‬e‭ ‬3,‭ ‬del d.l.‭ ‬N.‭ ‬16‭ ‬del‭ ‬2012‭ ‬-‭ ‬Retroattività ed applicabilità d'ufficio‭ ‬-‭ ‬Conseguenza‭ ‬-‭ ‬Non imponibilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27040‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


In tema di imposte sui redditi,‭ ‬e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬8,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬del d.l.‭ ‬2‭ ‬marzo‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬16,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬nella legge‭ ‬26‭ ‬aprile‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬44,‭ ‬che ha portata retroattiva ed‭ ‬è applicabile anche d'ufficio,‭ ‬i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri‭ ‬componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati,‭ ‬non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica,‭ ‬entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27040‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭