imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - enti non commerciali - componenti positivi - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27040 del 19/12/2014
Operazioni oggettivamente inesistenti - Fittizietà dei ricavi - Art. 8, commi 2 e 3, del d.l. N. 16 del 2012 - Retroattività ed applicabilità d'ufficio - Conseguenza - Non imponibilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27040 del 19/12/2014
In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27040 del 19/12/2014