contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - decisioni - difesa del contribuente - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza
Movimenti su conti bancari - Utilizzabilità ai fini della ricostruzione della base imponibile - Limiti - Contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25770 del 05/12/2014
In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25770 del 05/12/2014