Enunciazioni necessarie e sufficienti - Indicazione del "petitum" e delle relative ragioni - Rinvio alla stima UTE - Sufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25559 del 03/12/2014
In tema d'imposta di registro, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l'Ufficio enunci il "petitum" ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall'ute.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25559 del 03/12/2014