Cessione di quota tra coeredi - Successiva divisione - Masse plurime - Esclusione - Variazione di tipo meramente soggettivo - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 19/12/2014
In tema d'imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale), ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione, sicché ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la comunione dev'essere considerata come unica e di origine successoria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 19/12/2014