accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27284 del 22/12/2014
Morte del contribuente - Notifica dell'atto impositivo agli eredi - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie in tema di denuncia di successione presentata da uno solo dei coeredi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27284 del 22/12/2014
In tema di notifiche degli atti tributari, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è valida la notifica di avviso di accertamento effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del "de cuius", qualora essi non abbiano inviato idonea comunicazione all'ufficio delle imposte circa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'idoneità della denuncia di successione presentata da uno dei coeredi ad esplicare gli effetti di cui al citato art. 65 in favore degli altri coeredi, confermando, quindi, la validità della notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nei loro confronti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27284 del 22/12/2014