Definizione agevolata ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Effetti preclusivi del beneficio - Limiti - Obbligazioni tributarie del dichiarane - Applicabilità - Estensione alle violazioni tributarie dei terzi di cui il dichiarante sia compartecipe - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27044 del 19/12/2014
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, preclude l'azione accertatrice del fisco limitatamente alle pendenze tributarie concernenti in proprio la parte, non estendendosi il beneficio, ed il conseguente effetto estintivo, alle violazioni tributarie dei terzi di cui il dichiarante sia compartecipe.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27044 del 19/12/2014