contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rappresentanza e difesa del contribuente - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenz
Parte sprovvista di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Necessità - Nei confronti della parte costituita in primo grado e contumace in appello - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26851 del 18/12/2014
Nel processo tributario, l'obbligo del giudice di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore, previsto per le controversie di valore eccedente Euro 2.582, 28, dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sussiste nella sola ipotesi in cui la parte sia "ab initio" sfornita di assistenza tecnica, non anche nell'ipotesi in cui la parte, regolarmente assistita in primo grado dal proprio difensore, abbia inteso rimanere contumace nel successivo giudizio d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26851 del 18/12/2014