accertamento tributario - avviso di accertamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014
Termine di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Inosservanza - Nullità - Limiti - Onere probatorio - In capo all'amministrazione finanziaria - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria, ove alleghi l'imminente scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento al fine di contrastare l'eccezione di nullità per inosservanza dell'art. 12, comma 7, della legge 31 luglio 2000, n. 212, ha l'onere di specificare e dimostrare, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua incuria, negligenza o inefficienza, ma da ragioni che hanno impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il sessantesimo giorno antecedente la chiusura delle operazioni, come, ad esempio, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, eventi eccezionali che hanno inciso sull'assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell'attività degli uffici, condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014