accertamento tributario - avviso di accertamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014 doppia
Principio del contraddittorio anticipato - Termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - Elusione fiscale - Art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Contestazione di fattispecie non riconducibile a quelle tipizzate - Applicabilità - Fondamento - Violazione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014
In materia tributaria, il principio generale di diritto comunitario del contraddittorio anticipato, di cui sono espressione sia l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sia l'art. 37 bis, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova applicazione anche nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti fattispecie elusive non riconducibili alle ipotesi tipiche contemplate dal citato art. 37 bis, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, in assenza di particolari ragioni di urgenza, prima del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio al contribuente - nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività - della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, che deve sempre essere redatto, non essendo giustificata la sua omissione neppure dall'assenza fisica del soggetto verificato o dalla chiusura della sede legale
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014