imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - presunzioni di cessione e di acquisti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26477 del 17/12/2014
Beni rinvenuti in luoghi diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente - Presunzione "iuris tantum" di cessione - Superamento - Prove documentali indicate dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Tassatività - Bolle di accompagnamento - Disciplina di cui all'art. 1, comma 3 del d.P.R. 472 del 1996 - Idoneità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26477 del 17/12/2014
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 pone una presunzione "iuris tantum" di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente non esercita la sua attività, che è superabile, qualora il contribuente alleghi che i beni sono invece "stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà", solo a mezzo delle specifiche prove documentali previste al terzo comma, tra cui rientra, in virtù dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, anche la cosiddetta bolla di accompagnamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26477 del 17/12/2014