accertamento tributario - avviso di accertamento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014
Avviso di accertamento definitivo - Richiesta di ritiro in via di autotutela - Possibilità - Condizioni - Impugnazione del rifiuto - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014
Il contribuente che richiede all'amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, escludendo un obbligo di adozione del provvedimento in autotutela, a fronte di censure attinenti esclusivamente alla legittimità dell'atto impositivo ormai divenuto definitivo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014