imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014
Accertamento induttivo - Incongruenza rispetto ai parametri o studi di settore - Nuova disciplina ex d.l. N. 296 del 2006 - Necessità del requisito della gravità - Eliminazione - Portata retroattiva della norma - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014
L'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1° gennaio 2007, in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle "gravi incongruenze", prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62 sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014