contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24611 de
Poteri ed obblighi del giudice tributario - Vizi non formali - Necessaria pronuncia sull'imposta dovuta e non versata - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24611 del 19/11/2014
Il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che si era limitata ad annullare l'avviso di accertamento, sul rilievo che dovesse reputarsi "non omessa" la dichiarazione dei redditi consegnata dal contribuente ad un intermediario abilitato, poi inadempiente all'obbligo di trascrizione all'amministrazione fiscale, senza anche accertare e determinare l'imposta effettivamente dovuta, non essendo il contribuente esonerato dall'obbligo di pagamento dell'imposta, a causa dell'infedeltà dell'intermediario).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24611 del 19/11/2014